CGA

Condizioni generali di vendita e fornitura

Revisione 25. Novembre 2024

 

§ 1
Campo di applicazione

1. Le presenti condizioni generali di vendita e consegna sono valide solo per contratti con aziende ai sensi del § 14 BGB, persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto pubblico con patrimonio separato ("cliente").

2. Il rapporto contrattuale tra il cliente e noi è regolamentato esclusivamente dalle presenti condizioni di vendita e consegna. Si rifiutano qui espressamente eventuali diverse condizioni commerciali del cliente. Le presenti condizioni commerciali sono valide in modo esclusivo anche nel caso in cui eseguiamo senza riserve la fornitura al cliente essendo a conoscenza di condizioni commerciali del cliente in contraddizione o divergenti.
3. Con riserva di una modifica delle nostre condizioni generali di vendita e fornitura, le presenti condizioni contrattuali sono alla base anche di contratti futuri tra noi e il cliente, senza che ciò richieda una nuova inclusione delle stesse.

§ 2
Dichiarazioni contrattuali

1. Nella misura in cui non risulti niente di diverso dalle circostanze, le nostre offerte rappresentano solo inviti al cliente a sottoporci offerte contrattuali definitive ("invitatio ad offerendum"). Abbiamo la facoltà di accettare le offerte di contratto del cliente entro tre settimane. In questo periodo il cliente resta legato alle proprie dichiarazioni contrattuali.
2. Nell'accettare ordini diamo per scontata la solvibilità del cliente e ci riserviamo, nel singolo caso, di accettare l'ordinazione del cliente dietro costituzione di una fideiussione bancaria o di una dichiarazione di liquidità della banca dell'azienda per l'importo del prevedibile credito fatturato. Se la mancanza di affidabilità diventa nota solo dopo la stipulazione del contratto, previo colloquio con il cliente possiamo recedere dal contratto o richiedere la costituzione di una garanzia entro una settimana.
3. Le offerte contrattuali da parte nostra sono senza impegno, a meno che dalla conferma d'ordine non risulti altrimenti.
4. Tutti gli accordi stipulati tra noi e il cliente ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere documentati in forma scritta.
5. Sull'efficacia giuridica degli accordi stipulati con dipendenti senza diritto di rappresentanza riportato nel Registro delle imprese il cliente può fare affidamento solo se confermati per iscritto dalla direzione.

§ 3
Prezzi

1. Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, i nostri prezzi sono da considerarsi netti (senza IVA) "franco fabbrica". L'IVA va aggiunta in ragione dell'aliquota valida al momento.
2. Tutte le imposte applicabili a forniture e prestazioni nella nazione ricevente e altre imposte sono a carico del cliente.
3. Gli sconti concessi al compratore sono garantiti solo in caso di evasione dell'ordine senza problemi. In particolare decadono se viene richiesta l'apertura di una procedura fallimentare sul patrimonio del compratore, il compratore non salda il suo credito entro i termini di pagamento imposti o tra il compratore e noi è pendente una causa derivante da o in connessione con il presente contratto.

§ 4
Modalità di pagamento


1. Il cliente deve esaudire immediatamente e senza detrazione le nostre richieste di pagamento. La detrazione di uno sconto richiede un accordo scritto particolare. Cambiali e assegni sono accettati da noi solo previo accordo separato e salvo buon fine.
2. Spettano al cliente diritti di compensazione solo se le sue contropretese sono legalmente accertate, incontestate o riconosciute da noi. In caso di contropretese contestate e non passate in giudicato al cliente non spetta alcun diritto di ritenzione.

§ 5
Mora

Il cliente si trova in mora - salvo sollecito precedente - al massimo 14 giorni dopo la scadenza e il ricevimento di una fattura o equivalente invito al pagamento.

§ 6
Diritto di recesso


Siamo autorizzati a recedere dal contratto se si verifica un peggioramenteo significativo delle condizioni economiche del cliente, in particolare se sono stati attuati nei suoi confronti pignoramenti o altre misure d'esecuzione forzata, o se è stato aperto un procedimento giudiziale o extragiudiziale per insolvenza.

§ 7
Obbligo di indennizzo del cliente


Se secondo le norme di legge abbiamo diritto a un indennizzo al posto della prestazione nei confronti del cliente, tale obbligo ammonta - con riserva della dimostrazione di maggiori danni da parte nostra - in modo forfettario al 10% del prezzo d'acquisto convenuto.
 Il cliente ha la facoltà di dimostrare che non si è verificato nessun danno o che tale danno è molto inferiore al forfait.

§ 8
Prestazioni


In assenza di accordi contrari, siamo autorizzati a forniture parziali e prestazioni parziali sempre che la differenza si mantenga nell'ambito delle normali tolleranze commerciali o che l'oggetto della fornitura sia costituito da mobili diversi non coordinati tra loro.

§ 9
Tempi di consegna


1. I tempi di consegna convenuti sono da considerarsi approssimativi e salvo corretta e tempestiva fornitura ricevuta da noi stessi.
2. Il rispetto del nostro obbligo di fornitura presuppone l'adempimento tempestivo e regolare dei suoi obblighi da parte del cliente.
3. I tempi di consegna si allungano in caso di forza maggiore e dell'insorgenza di eventi imprevisti non a noi attribuibili, anche qualora si verifichino nel nostro stabilimento o presso un subfornitore, per tutta la durata dell'impedimento. Si intendono in particolare: guasti nello stabilimento, scioperi o serrate presso di noi o un subfornitore, ritardo nella consegna di materie prime importanti. Non può essere pretesa la dimostrazione di un rapporto causale tra i casi suddetti e la consegna successiva.
4. Se la consegna per i motivi menzionati nei paragrafi 2 e 3 non è possibile per la durata di un mese, senza che ciò debba essere giustificato da parte nostra, abbiamo la facoltà di recedere dal contratto.
5. Il mancato rispetto dei termini e delle scadenze di consegna in considerazione di una proroga secondo i paragrafi 2 e 3 autorizza il cliente a fare ricorso ai diritti che gli spettano soltanto dopo che ci abbia fissato per iscritto un'adeguata proroga di almeno 14 giorni.
6. Eventuali indennizzi per ritardata consegna sono limitati al 15% del prezzo d'acquisto (netto), a meno che la ritardata consegna non sia stata originata da dolo o colpa grave.
7. Se il cliente, nonostante sia stato informato della disponibilità alla consegna della merce, non la ritira nel luogo di adempimento entro 14 giorni, siamo autorizzati a recedere dal contratto e a disporre altrimenti della merce. Sono a carico del cliente eventuali spese di magazzino e il rischio del magazzinaggio.

§ 10
Luogo di adempimento, trasferimento del rischio, consegna


Salvo accordi diversi, la consegna è effettuata "franco fabbrica" (EXW) in Löhne come da Incoterms 2010.

§ 11
Qualità prevista della merce


1. La qualità prevista della merce è determinata dagli accordi contrattuali. Se non espressamente concordato, non ci assumiamo alcuna garanzia indipendente da colpa. Ciò vale anche per il riferimento a norme DIN.
2. Le differenze di esecuzione, struttura, colori e misure della merce acquistata, consuete nel commercio, insite nella natura dei materiali utilizzati, non danno diritto al cliente di ricorrere alla garanzia, sempre che il valore della cosa acquistata o la sua idoneità al'uso stabilito generalmente o per contratto ne risulti ridotta in misura irrilevante.

§ 12
Obbligo di denuncia dei vizi


Le forniture devono essere esaminate dal cliente o fatte esaminare dal destinatario stabilito dal cliente subito dopo essere state ricevute. Dopo l'accettazione senza riserve della merce da parte del cliente o di persona da questi incaricata, è escluso ogni ulteriore reclamo per le qualità esteriori della fornitura. Altri vizi della merce, se visibili, possono essere contestati soltanto entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo, altrimenti solo entro 3 giorni lavorativi dopo la loro individuazione. I ricorsi in garanzia per vizi devono essere espressi sotto forma di testo.

§ 13 
Garanzia


1. Qualora sia presente un vizio, tempestivamente contestato, della cosa acquistata, concediamo una garanzia a nostra discrezione con la fornitura di merce sostitutiva priva di vizi o con la riparazione della merce fornita ("adempimento successivo"). La merce affetta da vizi può esserci rispedita previo nostro assenso. In caso di reso della merce senza nostra previa approvazione, siamo autorizzati a rifiutarne l'accettazione.
2. In caso di adempimento successivo, il cliente è autorizzato solo dopo due insuccessi a ridurre il prezzo d'acquisto, a recedere dal contratto oppure - con le premesse del § 14 - ad esigere un risarcimento danni per fornitura di merce difettosa.
3. Il termine di prescrizione per tutti i ricorsi per vizi è di 24 mesi. La fornitura di merce sostitutiva viene effettuata esclusivamente in adempimento ai nostri obblighi di garanzia per la merce originale.
4. Se il cliente in caso di rivendita a un consumatore ai sensi del § 13 BGB viene chiamato in causa dal consumatore in seguito a un vizio, l'azione di rivalsa del cliente contro di noi con riserva di eventuali diritti d'indennizzo, soggetti al § 14 delle presenti condizioni di vendita e consegna, è regolamentata dalle prescrizioni di legge dei §§ 478, 479 BGB. Lo stesso dicasi se contro il cliente viene intentata azione di regresso da un altro intermediario nella catena di fornitura per ricorsi a garanzia di un consumatore.

§ 14 
Responsabilità civile


1. La nostra responsabilità civile è sostanzialmente limitata ai danni causati da noi o da nostri collaboratori con dolo o per negligenza grave. In caso di semplice negligenza rispondiamo solo in caso di danni fisici anche mortali o di danni per la salute, come pure in caso di infrazione di obblighi fondamentali. Un obbligo fondamentale è quello il cui adempimento è indispensabile per l'esecuzione regolare del contratto e al cui rispetto il cliente di norma si affida o può affidarsi.
2. In caso di nostra responsabilità sulla base di semplice negligenza, la nostra responsabilità è limitata per ammontare ai danni tipici per i contratti del tipo in questione, danni che erano prevedibili alla stipulazione o al massimo al momento della violazione dell'obbligo. Questo non si applica in caso di danni fisici anche mortali o di danni per la salute.
3. Gli indennizzi che per legge non presuppongono una colpa non sono interessati dalle norme del paragrafo (1) e del paragrafo (2).

§ 15 
Riservato dominio


1. Tutte le forniture sono effettuate in riservato dominio. La merce fornita resta di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti che ci spettano attualmente o in futuro nei confronti del cliente. Al cliente è permesso in modo revocabile di modificare o alienare la merce fornita nell'ambito di una regolare transazione commerciale. In caso di comportamento del cliente non conforme al contratto, in particolare di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a ricorrere ai nostri diritti di riservato dominio, in particolare al ritiro della merce fornita in riservato dominio, senza previo recesso dal rispettivo contratto d'acquisto.
2. Se la merce in riservato dominio è stata modificata in un nuovo oggetto mobile, la modifica è effettuata sempre per noi, senza che ciò crei per noi alcun obbligo. La nuova cosa diventa di nostra proprietà. Se la merce in riservato dominio viene modificata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la co-proprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore della nostra merce in riservato dominio rispetto all'altro oggetto modificato al momento della modifica. Per il nuovo oggetto mobile ottenuto con la modifica si applica per il resto quanto previsto per l'oggetto fornito in riservato dominio.
3. Se la merce in riservato dominio viene collegata, combinata o amalgamata con altri oggetti non di nostra proprietà, ne diveniamo co-proprietari in conformità con le norme di legge. Se la combinazione viene effettuata in modo tale che la cosa del cliente è da considerare la principale, si ritiene convenuto che il cliente ne trasferisca a noi la co-proprietà in proporzione. Il cliente deve custodire gratuitamente per noi la cosa di nostra proprietà o co-proprietà.
4. In caso di alienazione della merce in riservato dominio, il cliente cede fin da ora i crediti spettantigli dall'alienazione nei confronti del suo acquirente o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce fornita sia stata alienata senza la modifica o dopo di essa; accettiamo in questa sede la cessione. Se la merce in riservato dominio alienata è in nostra co-proprietà, la cessione del credito si estende all'importo corrispondente alla quota di valore della nostra co-proprietà. Se al cliente non è possibile una cessione corrispondente alle norme di cui sopra, in particolare a causa di cessioni prioritarie a terzi, l'alienazione non viene effettuata nell'ambito di una regolare transazione commerciale ai sensi della presente norma. Il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti a noi fino a nostra revoca. Ciò non pregiudica la nostra facoltà di riscuotere il credito in proprio. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito purché il cliente rispetti i suoi impegni di pagamento scaturiti dall'appropriazione del guadagno, non sia in mora con i pagamenti e in particolare non venga richiesta l'apertura di una procedura fallimentare o venga imposto il blocco dei pagamenti. In uno di questi casi, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci porti a conoscenza dei crediti ceduti e dei relativi debitori, comunichi tutti i dati necessari alla riscossione, consegni la documentazione relativa e comunichi ai debitori (terzi) la cessione. Abbiamo la facoltà di notificare anche noi stessi la cessione al debitore.
5. Il cliente deve informarci immediatamente, con consegna dei documenti necessari per un procedimento, di eventuali provvedimenti esecutivi forzati o di altri interventi di terzi sulla merce in riservato dominio o sui crediti ceduti. Se il terzo non è in grado di rifonderci le spese giudiziali ed extragiudiziali, il cliente è responsabile della perdita subita da noi.
6. Con la sospensione dei pagamenti, la richiesta e l'apertura di una procedura giudiziale per insolvenza o di arbitrato di conciliazione extragiudiziale si estinguono il diritto di rivendita, di impiego o montaggio della merce in riservato dominio e la delega alla riscossione dei crediti ceduti; in caso di protesto di assegno o cambiale si estingue anche la delega alla riscossione.
7. Ci impegniamo a svincolare a nostra scelta le garanzie spettantici qualora il loro valore stimato ammonti a oltre il 150 per cento della somma dei crediti in sospeso.

§ 16
Luogo di adempimento


Salvo diverse disposizioni delle presenti condizioni commerciali e della conferma d'ordine, la nostra sede è il luogo di adempimento per tutti gli impegni reciproci.

§ 17
Diritto applicabile


Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il cliente derivanti da o in relazione al presente contratto, fa fede la legislazione della Repubblica Federale di Germania con esclusione del diritto sulle compravendite delle Nazioni Unite.

§ 18
Foro competente


Il foro competente per tutte le controversie tra noi e i clienti nazionali, derivanti da o in relazione al presente contratto, è la nostra sede o, a nostra scelta, il foro competente generale o un foro particolare del cliente, se il cliente è commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio separato di diritto pubblico e la lite non riguarda né un credito non patrimoniale, assegnato ai tribunali senza prendere in considerazione il valore dell'oggetto della controversia, nè ha fondamento un foro competente esclusivo. Lo stesso vale per le controversie con persone che dopo la stipulazione del contratto hanno trasferito la loro residenza o il loro domicilio abituale dall'area di applicazione del codice di procedura civile, o la cui residenza o domicilio abituale non sono noti al momento della proposizione di un'azione.

§ 19 
Privacy


In conformità con il § 33 della Legge federale sulla privacy segnaliamo che i dati relativi al rapporto commerciale vengono memorizzati in supporti elettronici.

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